Istruzioni 730, spese mediche deducibili: come e quando

di Gianfilippo Verbani Commenta


 Il problema è sentito, urgente, forse è riuscito perfino ad esser degno di entrare nell’agenda delle “cose da fare”, almeno a sentire il ministro Brunetta. È mai possibile, insomma, che in Italia la dichiarazione dei redditi sia ancora affidata a un modello cervellotico e di difficile compilazione come è il 730? Le soluzioni al problema esistono, per carità, ma non sono sempre alla portata di tutti: commercialista, volontariato delle associazioni sindacali, perfino una consulenza offerta da alcuni centri commerciali… La verità, però, è che per molti la compilazione è così complicata da ridurre il loro effettivo risparmio, in quanto non sanno magari cosa è possibile dedurre e come si possa ottenere dall’Erario uno “sconto” su alcune voci.

Conscia delle difficoltà della popolazione, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcune delucidazioni in merito alla deducibilità delle spese mediche; vediamole insieme! In base alla normativa vigente, è possibile detrarre dall’imposta lorda il 19% delle spese sanitarie per la parte che eccede i 129,11 euro. Danno diritto alla detrazione/deduzione d’imposta le spese sanitarie affrontate per ottenere prestazioni mediche (analisi, prestazioni specialistiche, prestazioni chirurgiche, acquisto di medicinali) e per l’acquisto di attrezzature sanitarie. Il tutto, chiaramente, a fronte della dimostrazione da parte del contribuente dell’effettiva necessità delle cure rispetto cui richiede gli sgravi. Insomma: scontrini fiscali a testimoniare la natura la qualità e la quantità dei beni acquistati, nonché codice fiscale.

Per capire quali siano le spese deducibili, è stato inventato tra le altre cose il cosiddetto “scontrino parlante”. Il nome, simpatico, definisce la capacità del tagli andino cartaceo di descrivere la spesa sostenuta dal contribuente. L’Agenzia delle Entrate ha dato indicazione sulla detraibilità delle spese documentate da scontrini in cui compaiano le diciture di “farmaco”, “medicinale”, “omeopatico”, “preparato galenico” o le sigle e abbreviazioni chiaramente riferibili a farmaci come “med.”, “f.co”, “SOP” (medicinale non soggetto a prestazione medica), “OTC”(medicinale da banco). Perché sia ammessa la detrazione, basterà che sullo scontrino appaia la generica indicazione “Ticket” riferita a medicinali erogati dal servizio sanitario nazionale. Con lo scontrino parlante viene meno la necessità di presentare altri documenti.