Secondo il regolamento del 2007, i depositi dormienti sono tutti quelli inutilizzati da oltre 10 anni e vengono estinti salvo disposizioni del proprietario entro 180 giorni; oltre tale scadenza, saranno trasferiti a un Fondo pubblico. Il 17 agosto 2007 è entrato in vigore il Regolamento in materia di depositi dormienti (Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2007 n. 116 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007); il Regolamento prevede che sono considerati “dormienti” i depositi di somme di denaro e i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione, in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme o degli strumenti finanziari;
decorso il suddetto termine il deposito “dormiente” deve essere estinto, ai sensi dell’art. 3 del provvedimento, salvo che, entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione da parte dell’intermediario, il titolare non effettui un’operazione o movimentazione (come tale si intende anche la comunicazione espressa alla Banca di voler proseguire nel rapporto). Le somme depositate saranno, quindi, trasferite ad un Fondo pubblico (il fondo di cui all’art. 1 comma 343 della L. 266/2005).
Per i rapporti al portatore, poichè la Banca non è in grado di conoscere il titolare del rapporto, la comunicazione alla clientela interessata viene effettuata mediante l’esposizione di un avviso nei locali aperti al pubblico della Banca e l’utilizzo del suo sito Internet. Si invitano i titolari di depositi al portatore (ad esempio, libretto di risparmio, certificato di deposito, ecc.) che non presentano movimenti da 10 anni a impartire disposizioni a valere su detti rapporti entro il termine di 180 giorni dalla presente comunicazione. Qualora entro il termine di 180 giorni non venga effettuata alcuna operazione o movimentazione in relazione ai suddetti rapporti, questi, ai sensi dell’art. 3 del provvedimento in oggetto, verranno estinti con le modalità ed i termini stabiliti dalla legge.