Il decreto anticrisi, sulla base dell’accordo quadro che nel marzo 2009 fu siglato tra l’Associazione bancaria italiana e il Ministero per l’economia e delle finanze, rinnova ancora la possibilità di poter inoltrare istanza per la concessione del beneficio relativo alla sospensione del pagamento delle rate di un mutuo – comprensive di quota capitale e interesse – purchè stipulato per l’acquisto e/o per la ristrutturazione dell’abitazione principale del proprio nucleo familiare. Vediamo quali sono le caratteristiche della sospensione delle rate del mutuo prevista dal decreto anticrisi.
L’accordo preliminare alla proroga sospensione rate mutuo prevedeva che “per favorire le famiglie che rischiano di subire eccessivamente le incertezze della congiuntura economica e i riflessi della crisi finanziaria”, le banche possano concedere la sospensione, per almeno 12 mesi, del pagamento delle rate, “senza oneri finanziari per il cliente e con conseguente traslazione del periodo di rimborso”. L’intervento è inquadrato all’interno degli interventi di sostegno del reddito per la sospensione del lavoro o per la perdita della propria occupazione da lavoro dipendente, e cessa nel momento in cui il lavoratore venga reintegrato o trovi una nuova occupazione.
In altri termini, se avete contratto un mutuo per la prima casa, e siete stati licenziati o siete stati sospesi dal servizio di lavoro, avete la possibilità di fruire della sospensione del pagamento delle rate del mutuo per almeno un anno (il periodo temporale di beneficio dipende dall’istituto di credito, ma è nella maggior parte dei casi limitato a 12 mensilità).
Per farne richiesta, è sufficiente recarsi nell’istituto di credito che ha erogato il mutuo (o quello surrogante in caso di successiva portabilità) e compilare l’apposito modulo. La risposta dovrà arrivare in tempi celeri, previa verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi utili per poter avere accesso al beneficio. A tal fine, all’istanza di richiesta di accesso alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo, dovrà essere allegata la lettera di comunicazione – da parte del proprio datore di lavoro – del licenziamento o della sospensione dal servizio.
In tema, Sospensione mutuo prima casa: la moratoria prosegue.