I principali istituti di credito italiani hanno da tempo preso parte al Piano Famiglie, una serie di prodotti e di servizi bancari inquadrabili all’interno dell’Accordo che l’Abi ha sottoscritto con i rappresentanti di tredici associazioni dei consumatori il 18 dicembre 2009, al fine di poter offrire dei validi strumenti di supporto immediato ai nuclei familiari. Tra i principali servizi contenuti all’interno dell’accordo, anche la possibilità di poter richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per almeno un anno. Ecco come fare richiesta, e quali sono i requisiti da possedere.
Anzitutto, il termine per poter fare richiesta della sospensione del pagamento delle rate del mutuo per un anno è fissato nel 31 gennaio 2013 (occasione utile per evitare di andare incontro al mancato pagamento rate finanziamento). È invece fissato al 31 dicembre 2012 il termine per la maturazione dei requisiti utili per poter avere accesso alla modalità agevolativa da parte dell’istituto di credito cui ci si rivolge. La durata della sospensione sarà pari ad almeno un anno (la durata esatta dipende dalle banche) e riguarda tutti coloro che hanno sottoscritto un mutuo per acquisto, costruzione o ristrutturazione prima casa, di durata originaria superiore a 5 anni, e debito non eccedente i 150 mila euro.
Per poter usufruire dei benefici, oltre alla titolarità di un reddito imponibile non superiore a 40 mila euro, ricordiamo anche la maturazione di uno dei seguenti requisiti entro il 31 dicembre di quest’anno: morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza: perdita dell’occupazione per cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa o per provvedimenti limitativi dell’occupazione con richiesta di misure di sostegno al reddito
Oltre a quanto sopra, ricordiamo che sono inclusi in moratoria i mutui cartolarizzati e quelli interessati da operazioni di covered bond, quelli rinegoziati, anche ai sensi del D.L. n. 93/2008, quelli trasferiti in forza di operazioni di portabilità ai sensi del D.L. n. 7/2007, e quelli accollati anche a seguito di frazionamento. Sono invece esclusi i mutui che fruiscono di agevolazioni pubbliche (contributi in conto interessi/capitale o provvista agevolata);a fronte dei quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi che comportano l’amissione alla sospensione, e quelli a fronte dei quali il mutuatario abbia già usufruito di meccanismi di sospensione offerti dalla propria banca o per una delle misure pubbliche esistenti (nazionali/ locali).
Qui invece abbiamo parlato della sospensione mutuo terremoto 2012.