Negli ultimi giorni abbiamo avuto modo di parlare, in più occasioni, di cosa preveda la sospensione mutuo 2012, e quali siano i requisiti utili per poter avere accesso alla moratoria relativa, che permetterà a tutti gli utenti in possesso degli elementi determinanti che tra breve esporremo, di poter evitare il pagamento delle rate di un mutuo per almeno 12 mesi. Tuttavia la moratoria sembra essere in vigore prevalentemente per i casi più gravi, restringendo così il potenziale recinto di soggetti interessati. Cerchiamo di vederci più chiaro.
Innanzitutto, per poter ricorrere alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo per 12 mesi (sospensione mutuo per un anno), operativa nei confronti di coloro che sono puntuali nei pagamenti, o hanno ritardi per un massimo di 90 giorni, è necessario essere titolari di un mutuo acceso per acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa (a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale, che potrà essere fisso, variabile o misto), e per un importo massimo di 150 mila euro. I mutui dovranno inoltre essere garantiti da ipoteca, e non potranno essere frutto di agevolazioni locali.
Oltre a quanto sopra, dobbiamo ricordare che potranno accedere al beneficio solamente le persone fisiche con un reddito imponibile non superiore ai 40 mila euro, che entro il 31 dicembre 2012 hanno subito (o subiranno) eventi particolarmente gravi come la cessazione del rapporto di lavoro subordinato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto di vecchiaia o di anzianità, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni per non giusta causa), morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza, sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.
Per poter attivare la sospensione del pagamento delle rate del mutuo, i clienti dovranno rivolgersi al proprio istituto di credito e compilare un apposito modulo di richiesta, allegando i documenti che possano giustificare il raggiungimento dei requisiti di cui sopra (es. certificato di morte, certificato di invalidità, documentazione attestante la cessazione del rapporto di lavoro e così via). Il termine è fissato nel 30 giugno 2013.
Qui sospensione mutuo 2012 per terremoto.