Stando alle più recenti stime, i cani “pericolosi” (così classificati da una ordinanza del 27 agosto 2004) in Italia sarebbero circa 20 mila. Un numero sostanzialmente poco rilevante rispetto agli oltre 7 milioni di cane che vivono nelle famiglie italiane, e che deve rapportarsi con la necessità di dover stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile, che possa coprire eventuali danni che l’animale può involontariamente provocare a terze persone o cose. Ma cosa coprono queste assicurazioni contro i cani pericolosi?
Partiamo con ordine, e – premettendo che l’assicurazione per gli animali domestici può comunque essere di grande utilità al di là dell’animale posseduto – ricordiamo come per i proprietari in questione valgano attualmente delle regole piuttosto rigide, come l’obbligo di registrazione dell’animale all’anagrafe canina, che consentirà l’identificazione del cane attraverso un tatuaggio o, più comunemente, un microchip, e l’obbligo di certificazione di avvenuta vaccinazione dell’animale, o ancora l’obbligo del passaporto europeo ai sensi del regolamento CE998/2003 per potersi spostare liberamente all’interno della comunità europea.
Tornando alla polizza assicurativa per i cani pericolosi, ricordiamo come questa – entro i limiti del massimale indicato in contratto – possa ritenere il patrimonio del proprietario del cane indenne dalle richieste di risarcimento da parte di terze persone, che possano lamentare un pregiudizio subito in virtù della conduzione del proprio animale.
Al fine di evitare complicazioni, e ricadere in situazioni di colpa più o meno grave, è comunque consigliato utilizzare sempre il guinzaglio durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico (salvo le aree individuate appositamente per i cani), o ancora l’obbligo di portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di pericolo per l’incolumità delle persone o degli animali, o ancora su richiesta delle autorità competenti.
La polizza assicurativa è obbligatoria per tutti i cani inseriti nel registro di cui al comma 3 dell’ordinanza del 22 marzo 2011.