Finanziarsi con il crowdfunding

di Gianfilippo Verbani Commenta


 Complice la crisi del sistema creditizio nazionale, il crowdfunding rischia di diventare una valida alternativa per il reperimento di nuovi fondi. Una alternativa che potrebbe essere altresì agevolata dal varo del nuovo regolamento Consob che, primo in Europa, disciplina la raccolta fondi effettuata via web. Una pratica nata e sviluppatasi nel corso degli ultimi anni, e che trova le sue fondamenta nella necessità di supportare associazioni e campagne elettorali.

Ma cosa è il crowdfunding e quali sono le sue caratteristiche in Italia? Poche ore fa ad occuparsi del tema è stato Valerio Maccari su repubblica.it, laddove ricorda come “il crowdfunding è sostanzialmente una colletta online, il cui obiettivo è raccogliere i capitali diffusi. L’idea è di usare una piattaforma web per chiedere a piccoli e piccolissimi investitori di finanziare un progetto, di qualsiasi tipo esso sia: un film, un libro, una causa umanitaria o sociale, addirittura prestiti personali”.

In proposito, Maccari ci ricorda che vi sono tre tipologie di crowdfunding: la donazione, il prestito personale (chiamato social lending) e il crowdfunding reward-based, che prevede una sorta di ricompensa per i sostenitori del progetto (per scoprire perchè il crowdfunding potrebbe diventare una utile via di finanziamento, vedi anche questo nostro speciale sui prestiti in calo a giugno 2013).

Con il suo regolamento, la Consob pone l’Italia all’avanguardia disciplina del settore. E, seppur limitato alle start up di carattere innovativo, è possibile che il regolamento possa essere esteso ad altre tipologie. Repubblica.it sottolineava in proposito come, tra le varie iniziative, “il regolamento Consob introduce il registro dei portali Internet abilitati al crowdfunding, un albo a cui può iscriversi chi rispetta i requisiti di onorabilità e professionalità, dalla fedina penale intonsa a un background adeguato, richiesti dalla Commissione”. Ma non basta: “ci sono poi obblighi di trasparenza, diligenza e correttezza dei gestori dei portali, che devono informare con completezza gli utenti i quali godono comunque del diritto di recesso in sette giorni – ricorda ancora Vaccari – “Due sono le procedure: chi investe meno di 500 euro può fare tutto in rete, mentre chi vuole impegnare cifre maggiori dovrà passare per il controllo del gestore, che dovrà stabilire con l’aiuto della banca se il finanziamento non costituisce un azzardo per il cliente”.