Cosa prevede la cancellazione semplificata delle ipoteche online

di Gianfilippo Verbani Commenta

Banche e istituti di credito potranno, in via sperimentale, cominciare ad utilizzare le nuove modalità a partire dal 1 settembre 2014, fino al 31 dicembre dello stesso anno, in alternativa alle modalità tradizionali.


 Come abbiamo visto nel post pubblicato subito prima di questo, a partire dalle ultime settimane una circolare dell’Agenzia delle Entrate ha emanato nuove disposizioni per la cancellazione delle ipoteche online attraverso il sito internet dell’agenzia stessa, che entreranno in vigore solo nei prossimi mesi. 

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Le banche e gli istituti di credito si dovranno semplicemente rivolgere all’ufficio servizi di pubblicità immobiliare dell’Agenzia delle Entrate per ottenere la cancellazione delle ipoteche anche ultra – ventennali, iscritti a partire da 2007, così come previsto dal comma 7-quinquies dell’articolo 161 del Tub, che ha esteso la procedura di cancellazione semplificata anche alle ipoteche iscritte da oltre 20 anni e non rinnovate dai creditori. 

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Tutti gli interessati e gli operatori di settore potranno trovare informazioni in merito alla nuova procedura sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, ma potranno anche in via sperimentale cominciare ad utilizzare le nuove modalità a partire dal 1 settembre 2014, fino al 31 dicembre dello stesso anno, in alternativa alle modalità tradizionali.

Le nuove modalità di cancellazione semplificata online delle ipoteche diventeranno poi definitamente obbligatorie a partire dal 1 gennaio 2015. 

La nuova procedura prevede l’apposizione della firma digitale per la sottoscrizione del documento, il quale verrà iscritto in un apposito registro dell’Agenzia delle Entrate. Presso gli uffici provinciali del Territorio, tuttavia, si potrà verificare in ogni momento lo stato di lavorazione delle pratiche avviate semplicemente ponendo una interrogazione. Per compiere questa operazione, totalmente gratuita, sarà sufficiente fornire il codice fiscale del debitore interessato.