Ecco alcune regole che regolano il regime speciale di tassazione della cedolare secca dal punto di vista fiscale.
In alcuni articoli pubblicati prima di questo abbiamo dato conto delle modalità con cui pagare la tassa sugli immobili prevista nel caso di affitto di una prima o di una seconda casa, la cedolare secca.
I proprietari degli immobili soggetti al regime della cedolare secca sono infatti chiamati al pagamento della seconda rata in scadenza il prossimo 1 dicembre 2014.
> Immobili, cedolare secca in scadenza il 1 dicembre
Ecco quindi alcune regole che regolano questo regime speciale di tassazione dal punto di vista fiscale.
> Come pagare la cedolare secca in scadenza a dicembre
Il regime della cedolare secca avviene alla sottoscrizione del contratto di locazione e vale per tutta la durata, fino alla scadenza del contratto o fino a quando il locatore non decida per una revoca, anche se la legge prevede la possibilità del subentro sul contratto in corso.
La legge consente infatti la possibilità di revocare il regime in qualsiasi momento della durata contrattuale, ancora una volta inviando il modello RLI all’ Agenzia delle Entrate.
Gli immobili che possono essere soggetti al regime speciale della cedolare secca sono gli immobili adibiti ad uso abitativo, con la sola eccezione delle pertinenze delle case di abitazione.
Il mancato pagamento di quanto previsto dalla cedolare secca prevede l’ applicazione di sanzioni simili a quelle applicate nel caso di adesione al regime tradizionale. Le sanzioni sono pari al versamento del 30 per cento dell’ imposta che non è stata pagata. Coloro che avessero eventualmente dimenticato di effettuare il pagamento possono comunque optare per il ravvedimento operoso, che consente la regolarizzazione della propria posizione con il fisco. In questo secondo caso si corrisponde solo il 2 per cento in più di quanto dovuto.