Cosa succede alla mancata consegna dell'attestato di rischio elettronico? L'assicurato deve richiederlo. Il testo della lettera da inviare.
La dematerializzazione delle assicurazioni auto è valida dal primo luglio 2015 e comporta l’eliminazione dell’attestato di rischio cartaceo. Tutti i contratti RC auto registrati a partire dal primo luglio dovranno avere l’attestato di rischio elettronico.
Per tutte le assicurazioni sottoscritte o rinnovate dal primo luglio in poi, l’attestato di rischio dovrà essere fornito all’assicurato in formato elettronico. Nel mese di giugno – visto che l’attestato di rischio si consegna un mese prima della scadenza della polizza – gli automobilisti già assicurati avrebbero dovuto ricevere questo documento elettronico.
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Gli assicurati che dal sito internet della compagnia di appartenenza non possono accedere alle informazioni sulla loro posizione assicurativa, come possono regolarsi? Cosa devono fare per avere tutti i documenti in regola e la possibilità di fare altri preventivi in un’ottica di risparmio?
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L’automobilista che non riceva l’attestato di rischio elettronico deve inviare alla propria compagnia assicurativa una raccomandata A/R con un testo simile a quello che indichiamo di seguito. Nella lettera deve essere chiaro l’oggetto della richiesta, il numero della polizza e la scadenza:
“In riferimento alla polizza in oggetto, contesto la mancata messa a disposizione dell’attestato di rischio entro i 30 giorni antecedenti alla data di scadenza del contratto. Rilevo che la mancata comunicazione è in violazione del Regolamento 9/2015 dell’IVASS. Vi invito, quindi, a mettere a disposizione quanto prima la documentazione di cui sopra. Mi riservo inoltre di segnalare l’accaduto all’IVASS e di agire in giudizio per la tutela dei miei diritti”.
Una formula che deve essere poi debitamente completata con i saluti, la data e la firma dell’assicurato.