Un cane randagio oppure un altro animale selvatico causano un incidente. Chi paga?
Se una macchina o una moto fanno un incidente con un cane randagio, chi paga? Sembra una domanda sciocca da porsi soltanto nel caso in cui avvenga un fatto del genere. In realtà sono eventi di cui tenere conto quando si fa un preventivo assicurativo.
Un incidente stradale causato dall’attraversamento di un cane randagio, o di un altro animale non riconducibile ad alcun proprietario, è un evento che non va mai sottovalutato. Basta dare un’occhiata alle statistiche e vedere che lo mettono ai primi posti tra le cause dei sinistri. Meglio quindi sapere in precedenza quali sono le conseguenze in termini assicurativi di un incidente con un cane randagio.
Alla domanda iniziale risponde la sentenza della Corte Costituzionale, la numero 2741 del 12 febbraio 2015.
La Consulta ha infatti stabilito che la responsabilità va attribuita all’Azienda Sanitaria Localee al Comune dove è accaduto il sinistro, in quanto spetta alla Pubblica Amministrazione gestire e risolvere il problema della presenza di animali randagi per le strade della città. Pertanto la Corte ritiene pienamente legittima la richiesta di risarcimento danni alla P.A. In questo caso, ovviamente, il danneggiato deve dimostrare l’evento e l’entità dei danni dei danni subiti, anche mediante testimoni e certificati medici (fonte Assicurazione.it)
Il recupero degli animali randagi è il punto di partenza per la definizione della sentenza della Corte Costituzionale:
l’omessa prevenzione e controllo del randagismo, secondo l’orientamento sposato dalla Consulta, costituisce infatti fonte di responsabilità per l’Asl, per cui la PA è responsabile dei danni riconducibili all’omissione dei comportamenti dovuti.
Se il sinistro avviene sulla rete autostradale, spetta al gestore dell’autostrada dover risarcire i danni subiti dal conducente e non conta l’elevata velocità tenuta dallo stesso.