Mutuo, come chiudere il conto corrente su cui sono addebitate le rate

di Gianfilippo Verbani Commenta

Come funziona la prassi per i correntisti? Cosa succede in caso di cartolarizzazione del mutuo?


E’ possibile chiudere il conto corrente su cui si addebitano le rate del mutuo? In base alla legge il contratto di conto corrente può essere oggetto di recesso in ogni istante.

In altri termini, se il cliente manifesta tale volontà, la banca non può che prenderne atto ed il conto si estingue. Tuttavia la regola poc’anzi descritta può essere derogata dalle parti interessate. Infatti, spesso e volentieri, nella stipula di un finanziamento è previsto, a carico del debitore/mutuatario, l’obbligo di apertura di un conto corrente di “appoggio“, dove cioè devono essere addebitate le rate del prestito. Ma non solo.

Può essere, altresì, imposto che tale conto debba rimanere obbligatoriamente aperto sino alla completa estinzione del mutuo.

In questo caso, la risposta alla domanda posta, non può che essere negativa.

In conclusione, è necessario leggere il contratto di mutuo in possesso per poter stabilire se esista o meno facoltà di chiusura del conto corrente in questione.

Con la cartolarizzazione del mutuo, invece, la banca erogatrice cede il proprio credito ad un altro soggetto. Quest’ultimo, che in genere è una società, nella maggior parte dei casi, lascia che la banca originaria provveda ad incassare le rate previste, per poi girarle al nuovo creditore.

Per il cliente/debitore non cambia assolutamente niente: le condizioni del mutuo saranno sempre le stesse.

Per quanto riguarda, invece, il cosiddetto conto di “appoggio”, la situazione è identica a quella descritta nel quesito precedente. Tale conto corrente potrà essere estinto, solo se non è previsto l’obbligo di mantenimento dello stesso, nel contratto di mutuo.

In questo caso, però, il correntista, interessato ad estinguere la precedente posizione contrattuale per aprirne un’altra, magari, più vantaggiosa (ad esempio un conto corrente a condizioni più favorevoli con un’altra banca), potrà accordarsi in tal senso con la società che ha acquistato il mutuo.