In passato il contributo obbligatorio, che viene versato allo Stato a copertura delle spese per i feriti e le vittime della strada, poteva essere scaricato per la parte di contributi che superavano l‘importo di 40 Euro, indicandolo alla voce “oneri e spese” del Modello Unico o del 730. Ecco cosa dice la nuova normativa:
L’assicurazione auto è detraibile dal 730? L’utilizzo del modulo di dichiarazione dei redditi precompilato agevola i consumatori, che tuttavia devono sapere quali spese e quali no possono essere detratte dalla tasse.
Lo Stato consente di scaricare le spese più ingenti, quali ad esempio le opere di efficientamento energetico di casa, il restauro, ma anche l’acquisto di medicinali. Tra i costi che gravano di più sul bilancio di famiglie e privati ci sono le assicurazioni veicoli a motore e non tutti conoscono le novità riguardanti il risparmio polizza auto, che sono principalmente due.
La prima novità concerne l’evoluzione delle assicurazioni auto e moto, che da qualche anno possono essere acquistate online risparmiando anche fino al 25% sull’Rca base comprensiva di garanzie accessorie. Le assicurazioni online hanno rivoluzionato il mercato assicurativo, sono semplici da gestire, economiche e al passo coi tempi.
Fino a due anni fa, al 2014, era possibile scaricare dalle tasse l’importo relativo al contributo SSN(Servizio Sanitario Nazionale) delle assicurazioni auto e moto. Oggi l’assicurazione auto è detraibile dal 730? Purtroppo no. Il 1° gennaio 2014 è entrato in vigore il decreto legge n. 102 del 2013 che ha eliminato la possibilità di dedurre Irpef Ires e Irap dal contributo al Servizio Sanitario Nazionale, che, sostanzialmente, è diventato non deducibile già alla dichiarazione dei redditi 2015.
Prima della data indicata il contributo obbligatorio, che viene versato allo Stato a copertura delle spese per i feriti e le vittime della strada, poteva essere scaricato per la parte di contributi che superavano l‘importo di 40 Euro, indicandolo alla voce “oneri e spese” del Modello Unico o del 730. Ecco cosa dice la nuova normativa:
A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell’articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d’imposta cessa l’applicazione delle disposizioni del comma 76 dell’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92