Sconti su polizza auto se si rinuncia ad assistenza legale: la clausola fa discutere

di Gianfilippo Verbani Commenta

La normativa non piace affatto all’Antitrust, la quale ha deciso di ragionarci e approfondire la tematica.


Avere uno sconto sull’assicurazione auto nel caso in cui si rinunciasse all’avvocato in caso di contenzioso rappresenta senza ombra di dubbio uno dei temi maggiormente dibattuti nel campo dell’RC auto.

In pratica attraverso la presenza di una clausola nel contratto di assicurazione auto, la compagnia si impegna a sostenere degli sconti assicurativi del 3,5% su base annua al cliente qualora questo rinunci alla tutela legale. Ciò vuol dire che se il contraente non si dovesse ritenere soddisfatto della proposta di risarcimento ottenuta dalla propria assicurazione, non potrà far valere i suoi diritti attraverso un avvocato.

Il problema subentra nel momento in cui il soggetto decide comunque di richiedere la assistenza legale nonostante la clausola contrattuale: non soltanto perderà il vantaggio economico ottenuto con la stipula del contratto, ma dovrà anche “risarcire” l’assicurazione per aver trasgredito al contratto. Ciò significa che l acompagnia tratterrà una parte dell’importo dovuto a titolo risarcitorio.

Il focus di discussione si verifica nel fatto che tale quota è comunque e sempre superiore alla quota derivante dal risparmio del 3,5% annuo di cui potrebbe beneficiare il contraente. Insomma, lo squilibrio è eccessivo a sfavore del cliente assicurato.

La normativa non piace affatto all’Antitrust, la quale ha deciso di ragionarci e approfondire la tematica. La clausola, in buona sostanza, afferma che

l’assicurato si impegni a non affidare la gestione del sinistro ad avvocati, procuratori legali e altri soggetti terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio, e a ricorrere preliminarmente alla procedura di conciliazione paritetica se l’ammontare del danno non supera i 15.000 euro. In caso contrario la compagnia assicurativa applica una penale di 500 euro, da detrarsi dalla somma dovuta a titolo di risarcimento.