Assicurazione automobilistica senza rivalsa

di Daniele Pace Commenta

In base all’articolo 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni, in caso di sinistro, si viene riscontrata la cattiva condotta da parte dell’assicurato.


 In base all’articolo 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni, in caso di sinistro, si viene riscontrata la cattiva condotta da parte dell’assicurato responsabile del danno, la compagnia ha il diritto di rivalsa: una volta liquidati i danni a terzi, la compagnia assicurativa ha diritto di richiedere all’assicurato la sostituzione sia parziale che totale della somma versata. Proprio per questo motivo, quando si stipula una polizza assicurativa auto, occorre prestare attenzione al fascicolo informativo per verificare le eventuali clausole di rivalsa incluse nel contratto. Tra le più comuni causa di rivalsa troviamo: guida in stato di ebbrezza o sotto effetti stupefacenti, revisioni automobilistica scaduta ed inabilità alla guida da parte del conducente. Per tutelarsi da una eventuale azione di rivalsa, l’assicurato può far ricorso ad una garanzia accessoria, ovvero la Rinuncia di rivalsa. Una volta scelta questa opzione, il cliente può beneficiare di una protezione ulteriore in caso di incidente solo per il primo sinistro, e la compagnia rinuncia ad utilizzare la clausola di rivalsa se:

1. Il conducente della vettura ha un tasso alcolemico non superiore al minimo

2. Il veicolo non è in regola con la revisione

3. Il trasporto di passeggeri non è conforme con le leggi vigenti