Manovra 2024, nei fringe benefit anche mutui e affitti

di Daniele Pace Commenta


Stando alle ultime voci che stanno circolando, all’interno dello scenario dei compensi di natura non monetaria che il datore di lavoro può includere nella busta paga dei propri dipendenti, troviamo anche la copertura di tutte quelle spese che sono legate al pagamento dell’affitto piuttosto che del mutuo sulla prima casa. Si tratta di una misura, però, non molto semplice da attuare, dal momento che ci sono delle norme che già esistono che dovrebbero essere integrate.

Tra le diverse tematiche di cui si sta parlando in relazione alla Manovra 2024 avanzata dal Governo Meloni troviamo anche i fringe benefit per tutti coloro che hanno un contratto di lavoro subordinato. È la stessa legge di bilancio che si è preoccupata di modificare le somme relative al 2024. Ci sono ben 2 mila euro per tutti quei lavoratori dipendenti che hanno dei figli fiscalmente a proprio carico e 1000 euro per gli altri lavoratori.

Non solo, dato che la Manovra 2024 prevede anche l’opportunità, sempre per chi ha un contratto di lavoro subordinato, di ottenere il rimborso di tutti quei costi che sono stati sostenuti per il pagamento delle utenze non solo del gas, ma anche della luce e dell’acqua.

Ad ogni modo, stando alle ultime voci che si stanno diffondendo, all’interno della legge di bilancio ci potrebbe essere un’interessante novità. Si sta delineando, infatti, la possibilità che possano essere integrate anche quelle spese che si riferiscono al pagamento dell’affitto, piuttosto che del mutuo che si riferisce alla prima casa.

Quindi, sempre seguendo le voci che si stanno rincorrendo negli ultimi giorni, tale novità dovrebbe avere ad oggetto l’articolo 6 della Manovra e, in riferimento alla componente del mutuo, non sarebbe altro che un vero e proprio rimborso relativo alla quota di interessi. Insomma, non ci sarebbe la copertura di tutta la rata, per colpa soprattutto delle costanti oscillazioni che coinvolgono i tassi di interesse.

In riferimento, invece, all’affitto, va detto che l’importo che è oggetto di erogazione da parte del datore di lavoro dovrebbe andare a garantire la copertura di tutto l’importo di denaro corrispondente al canone relativo alla prima casa. È bene mettere in evidenza come, ad ogni modo, la norma non comprende l’obbligo di corresponsione del benefit ai dipendenti. Insomma, si tratta di una mera facoltà che rimane in campo al datore di lavoro e, di conseguenza, per i lavoratori non ci sarà alcun diritto di farsi valere in tal senso, ma semplicemente sperare di rientrare in tale opportunità.