Le sollecitazioni agli Istituti da parte della Banca d'Italia. Cosa possono fare i mutuatari?
Già dallo scorso anno, l’Euribor appare in terreno negativo. Pertanto, dovrebbero essere scese anche le rate dei mutui a tasso variabile, dal momento che gli interessi finali versati alla banca sono nient’altro che la somma dell’Euribor con lo spread, ovvero il guadagno delle banche.
Tuttavia in atto vi è una situazione anomala che ha colto di sorpresa anche gli istituti di credito, alcuni dei quali hanno introdotto a partire dallo scorso anno una clausola nei nuovi contratti che mette un ‘pavimento’ (o ‘floor’) al tasso finale applicato, in modo che quest’ultimo non possa mai essere inferiore allo spread stesso richiesto dalla banca.
Volendo fare un esempio, se lo spread pagato alla banca per un mutuo a tasso variabile fosse pari all’1%, con l’Euribor a 3 mesi al -0,26 (valore al 19 maggio), l’interesse finale da pagare sarebbe pari allo 0,74%, con il risultato che il guadagno della banca verrebbe eroso.
Attualmente però, chi ha stipulato un mutuo a tasso variabile, in mancanza della clausola che introduceva il ‘floor’, può chiedere il rimborso, dopo aver verificato che la banca sia stata inadempiente nel detrarre dal tasso finale il valore dell’Euribor.
In tal senso è intervenuta nel febbraio scorso la Banca d’Italia che ha sollecitato le banche a verificare di aver agito secondo le regole, invitandole, se così non fosse, a restituire ai clienti quanto pagato in più a causa della non applicazione dell’indice negativo. L’associazione dei consumatori ‘Altroconsumo’ consiglia perciò alle famiglie che hanno stipulato un mutuo a tasso variabile di procedere con le opportune verifichedella propria situazione.
Se dalle verifiche dovesse emergere che la clausola ‘floor’ non è presente nel contratto e l’Euribor negativo non è stato applicato, allora i clienti hanno il diritto di chiedere il rimborso alla banca di quanto pagato in più.La banca deve rispondere entro 30 giorni e, se ciò non avviene, è possibile rivolgersi all’Arbitro bancario finanziario, il soggetto preposto alla risoluzione stragiudiziale delle controversie in ambito bancario e finanziario.