In un post pubblicato subito prima di questo abbiamo visto in che cosa consiste l’estinzione anticipata del mutuo e cosa prevede oggi la normativa in merito.
L’estinzione anticipata del mutuo è infatti quella procedura che il titolare del contratto può applicare quando ha intenzione di rivendere l’immobile per cui ha chiesto l’erogazione del finanziamento ipotecario.
> Come avviene l’estinzione anticipata del mutuo
Abbiamo visto che per tutti i mutui stipulati prima del 2007 l’estinzione anticipata del mutuo può essere richiesta in qualsiasi momento prima della scadenza e soprattutto senza il pagamento di alcuna penale da parte del richiedente.
> La cancellazione dell’ipoteca di un mutuo
Le regole sono tuttavia diverse per i mutui stipulati prima del 2007.
Come avviene l’estinzione anticipata del mutuo – Mutui stipulati prima del 2007
Quando si richiede l’estinzione anticipata di un mutuo stipulato prima del 2007 il mutuatario è soggetto al pagamento di una certa penale, ma la sua entità originariamente prevista è stata ridotta in funzione della sottoscrizione di un accordo – siglato il 2 maggio 2007 – tra le banche e gli istituti di credito, l’Associazione Bancaria Italia, ABI, e le principali associazioni dei consumatori presenti sul territorio italiano.
L’importo della penale da versare alla baca, tuttavia, dipende da una serie di fattori, come ad esempio la tipologia di mutuo sottoscritto – mutuo a tasso fisso, mutuo a tasso misto, mutuo a tasso variabile – e l’anno di stipula. Nel caso specifico vengono definiti valori massimi per le penali da applicare.
Per beneficiare di questa riduzione i clienti devono inviare alla banca, insieme alla richiesta, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che riporti gli elementi principali del contratto di mutuo.