Danni successivi alla messa in mora, non vale il massimale: se la compagnia ritarda il pagamento, l'eccedenza va pagata.
Alla fine del 2014 è stata emanata una sentenza della Corte di Cassazione in tema di RCA ed è stato spiegato che in caso di sinistro stradale il limite massimale che è contenuto nel contratto assicurativo ai fini del risarcimento del danno non vale per altri danni maturati dopo la messa in mora. Spieghiamoci meglio.
In materia di RC Auto c’è un’ordinanza numero 23423 del 2014 della Corte di Cassazione che spiega come in caso di sinistro stradale il limite massimale contenuto nella polizza ai fini del risarcimento del danno “non opera per gli ulteriori danni maturati dal soggetto danneggiato dopo che questi ha costituito in mora l’assicuratore”.
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Questo vuol dire che in caso di ritardo nel versamento delle somme dovute per interessi o rivalutazioni monetarie, l’assicurazione dovrà ugualmente corrisponderle, non tenendo conto del massimale stabilito dal contratto. Sembra semplice ma bisogna precisare alcune cose:
- il massimale di rimborso, quando si stipula un contratto di assicurazione, è il limite massimo oltre il quale l’assicuratore non garantisce copertura assicurativa per il sinistro (la cifra eccedente è tutta a carico dell’assicurato;
- il limite minimo varia a seconda delle polizze, attualmente è stato elevato rispettivamente a 5 milioni e 1 milione di euro; per altre tipologie di polizze, invece, il massimale non è stabilito per legge ma attraverso un accordo tra compagnia e assicurato come nel caso della polizza kasko.
Il problema nasce quando il danno causato dall’assicurato sia superiore al massimale, ovvero lo diventi per effetto del trascorrere del tempo. Nel caso in questione, il danno diventa maggiore perché il danneggiato è costretto a procedimenti in tribunale per ottenere il risarcimento.
Per i porporati il limite da rimborsare (contenuto nella polizza) riguarda solo la prestazione posta dalla legge a carico dell’assicurazione: cioè, il capitale pari al danno subito. Ma se la compagnia ritarda il pagamento e maturano somme a titolo di interessi moratori o rivalutazioni monetarie così da superare il massimale, quest’ultimo non è più applicabile.