Il Decreto Mutui è stato approvato in via definitiva

di Gianfilippo Verbani Commenta

Ecco cosa prevede:


Il Consiglio dei ministri ha approvato in maniera definitiva il Decreto legislativo (il cosiddetto decreto mutui) che dà attuazione alla Direttiva europea 2014/17/UE  sui ‘contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali’.

Il provvedimento statuisce tra l’altro che le banche possano vendere la casa senza ricorrere alle aste giudiziarie dopo 18 rate mensili del mutuo non pagate, a patto che nel contratto il consumatore abbia sottoscritto una clausola (facoltativa) che autorizzi la banca alla vendita diretta dell’immobile in caso di insolvenza.

Più nello specifico, la norma prevede che, in caso di insolvenza, attraverso la suddetta clausola, il bene dato in garanzia venga restituito o trasferito e che il debito venga estinto interamente con il ricavato della vendita anche se di importo inferiore al debito stesso. Mentre se il ricavato è superiore, l’eccedenza deve essere restituita al mutuatario. Nel decreto, per venire incontro ai consumatori che si trovano in condizioni di difficoltà, si chiede inoltre che la Banca d’Italia,  nelle disposizioni attuative, “abbia particolare riguardo ai casi di eventuale stato di bisogno o di debolezza del consumatore, oltre agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore”.

Quest’ultima richiesta non ha la fiducia delle associazioni dei consumatori che annunciano l’impugnazione della nuova norma perché temono che la clausola, anziché facoltativa come richiesto dalla legge, diventi una condizione che, se non accettata preventivamente, pregiudichi l’erogazione del finanziamento ipotecario.

Il decreto legislativo, che individua per i soggetti che erogano il mutuo codici di condotta orientati alla trasparenza, alla correttezza e alla tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori, circoscrive l’applicazione delle nuove norme ai mutui ipotecari erogati per l’acquisto degli immobili residenziali e ai mutui “finalizzati all’acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato”.