Detrazioni assicurazione per il 730 – quante sono

di Gianfilippo Verbani Commenta

Detrazioni assicurazione per il 730 - quante sono e quali sono quelle possibili.


I premi assicurativi si possono scaricare dalle tasse ma per quest’anno non sarà possibile scaricare anche i contributo che va al servizio sanitario nazionale. Questa la novità ma proviamo a fare chiarezza sulla normativa in vista della dichiarazione dei redditi 2015.

Tra i costi scaricabili e portati in diminuzione dell’Irpef dovuta in dichiarazione dei redditi, ci sono i premi assicurativi. Questi riguardano:

  1. i premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% e le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
  2. i premi che riguardano il rischio di non autosufficienza nello svolgimento degli atti di vita quotidiana.

I primi sono detraibili per un importo non superiore ai 530 euro, mentre i secondi per una quota massima di 1291,14 euro. La normativa è stata modificata a seguito del Decreto Legislativo numero 47 del 2000, dando vita a una distinzione tra contratti stipulati prima del 31 dicembre 2000 e dopo l’1 gennaio  del 2001.

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Per i contratti riguardanti le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni conclusi prima del 2000, è possibile usufruire della detrazione del 19%. Una percentuale analoga a quella che si applica per i contratti di assicurazioni che hanno per oggetto il rischio di morte e l’invalidità permanente non inferiore al 5% da qualunque causa derivante, ma solo se stipulati dopo il primo gennaio del 2001.

In entrambi i casi, la detrazione può essere esercitata a patto che ci sia coincidenza tra contraente e assicurato, indipendentemente dal beneficiario: dunque, possono essere detratti anche se sostenuti per conto di familiari fiscalmente a carico. Se invece è stata sottoscritta una polizza mista ci sono 2 tipi di detrazione:

  1. per copertura in caso di morte, permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza e riscatto, se stipulate o rinnovate dal 2001, si detrae solo la quota di premio riferibile al rischio di morte;
  2. nel caso di malattia o infortunio, è detraibile la quota di premio che copre il rischio di invalidità permanente non inferiore al 5%. La parte relativa al rischio di malattia non è detraibile.