Proviamo a conoscere meglio un tema diventato importante e caldo qui in Italia
La fatturazione elettronica in fondo non molto diversa da quella cartacea a cui si era fino a prima del 2019 abituati, ciò che cambia è sostanzialmente, il bisogno di avere a disposizione un dispositivi elettronico dotato di software appositi per l’emissione e la lettura di file in XLM, quello cioè utilizzato per la fattura elettronica.
In linea generale si afferma che l’emissione della fattura deve avvenire entro 24 ore dalla vendita del bene o dalla prestazione del servizio. Tempistica che è stata revisionata dal legislatore, arrivando fino a ben 12 giorni. Ma ciò si può affermare nel caso delle e-fatture dirette. Non si tratta però dell’unica modalità di emissione della fattura elettronica. In passato abbiamo già parlato della fattura differita e potrai trovare il post all’URL https://fatturapro.click/ , ma approfondiamo la tematica.
Fatturazione elettronica diretta VS differita
La tipologia di fattura elettronica più utilizzata è quella diretta. Quel documento che viene emesso in maniera istantaneo nel momento in cui avviene la vendita del prodotto o la prestazione del servizio. Inizialmente il legislatore aveva previsto una tempistica di 24 ore dal momento della conclusione della transazione.
Questo lasso di tempo è stato poi allungato a 10 giorni e successivamente a 12 giorni. Tempo a cui si aggiungono i 5 giorni del Sistema di Interscambio, che non deve far altro se non controllare l’esattezza dei documenti e fare in modo che venga recapitata al destinatario. L’immediatezza non è invece della fattura differita, il cui utilizzo è un po’ particolare.
Fattura differita
Ci sono casi in cui si hanno clienti che all’interno di un mese acquistano più volte e per evitare di emettere fattura ad ogni singolo acquisto, si procede con un’unica fattura a fine mese, in cui vengono racchiuse tutte le transazioni effettuate.
L’emissione di quest’ultima dovrebbe avvenire entro il 15 e non oltre del mese successivo, ovvero il 10, considerando i 5 giorni massimi di rielaborazione da parte del sistema di Interscambio.
Che si tratta di fattura differita o diretta gli elementi obbligatori sono i medesimi, ciò che cambia è solo la data. Per quel che riguarda la fattura differita, devono essere presenti tutte le date in cui sono avvenuti gli scambi, ma quella presa in considerazione per la fattura è solo 1 di quelle presenti, generalmente l’ultima.
Fattura cointestata
Si parla di cointestazione di una fattura quando il documento fiscale riguarda prestazioni rese nei confronti di più soggetti.
Basti pensare a tutte le attività rese in ambito di pratiche legali o consulenze fiscali, o ancora alle prestazioni rese da un notaio a comproprietari di uno stesso immobile o a numerosi eredi per le pratiche di successione.
In tutti questi casi è possibile emettere un unico documento intestato ai diversi cessionari/committenti. Questo però può avvenire solo se i destinatari sono dei privati e non titolari di Partita IVA, altrimenti procedere in questa maniera non è possibile.
La normativa
Quali sono gli elementi necessari per quella che viene definita fattura cointestata? I medesimi di tutte le altre tipologie di fatture e questo è determinato dall’Art 21 del DPR 633/1927. Quindi:
- numero progressivo della fattura
- data di emissione
- partita IVA o codice fiscale delle parti
- ragione sociale del cessionario
- quantità e qualità dei beni
- IVA
La normativa non fa riferimento ad alcuna limitazione riguardante il numero dei soggetti destinatari della prestazione.
Quindi la fatturazione elettronica cointestata è possibile solo nel caso in cui i committenti siano soggetti privati non in possesso di partita IVA e l’emissione del documento deve avvenire in file XLM come avviene per le normali e-fatture.
Per l’emissione di un documento cointestato a più soggetti si ritiene esatta la modalità di emissione fattura nei confronti di un unico soggetto, indicando gli altri cointestatari all’interno di un campo opzionale che comunque viene sottoposto a controllo da parte dell’SDI.
Nonostante l’individuazione di tale procedura, è necessario ricordare che l’Agenzia delle Entrate non si è ancora espressa in modo specifico in merito alla questione. Proprio per questo ci risulta piuttosto difficile offrire delle risposte certo in merito a questo. Tutto sommato si parla di una pratica non frequente per cui si è in attesa che l’Agenzia delle Entrate stessa si esprima colmando le lacune.