Fondi alle imprese, la garanzia pubblica espande l’accesso al credito

di Gianfilippo Verbani Commenta

La garanzia può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari, Sfis, gestori, operatori di microcredito, assicurazioni, sia a vantaggio di imprese che di singoli professionisti.


Le imprese di dimensioni ridotte hanno maggiore difficoltà nel reperire l’accesso al credito bancario. Le ragioni sono diverse. Tra queste c’è l’impossibilità o la ridotta capacità di apportare le garanzie a supporto del credito.

Sovente, questa circostanza comporta come conseguenza la decisione di abbandonare la strategia di crescita o sviluppo aziendale perseguita per il miglioramento e il consolidamento del posizionamento competitivo dell’impresa sul proprio mercato di riferimento o per l’apertura della stessa in direzione di nuovi mercati.

Proprio a ragione di ciò, gli interventi diretti alla concessione di aiuti sotto forma di garanzie alle imprese hanno rafforzato sempre di più il proprio ambito di intervento favorendo un più facile accesso al credito grazie alla riduzione del rischio a carico degli operatori finanziari.

Il meccanismo della garanzia pubblica concessa alle imprese si avvale di numerosi strumenti, operativi a più livelli: nazionale, comunitario, regionale. In ambito comunitario, le operazioni di garanzia sono a valere sul Fei. A livello regionale è possibile fruire della garanzia accordata dai Fondi regionali di garanzia. Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese agisce mediante la concessione di una garanzia statale, abbattendo il rischio sulle operazioni di credito sino a un importo che può giungere a due milioni e mezzo di euro per ogni singola impresa.

La garanzia può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari, Sfis, gestori, operatori di microcredito, assicurazioni, sia a vantaggio di imprese che di singoli professionisti.

Il Fondo può operare mediante l’assegnazione della garanzia diretta, della controgaranzia e della cogaranzia. In linea di massima, la garanzia diretta, che può essere richiesta dal soggetto che emette il prestito, può essere concessa fino alla misura massima dell’80% del cumulo delle operazioni finanziarie ammissibili.