Fondo Espero: prestazioni

di Gianfilippo Verbani Commenta


 Ultima puntata per la nostra trattazione relativa all’argomento del Fondo Espero, quel particolare fondo pensione che è stato riservato ai dipendenti del comparto scolastico all’epoca della riforma del sistema previdenziale. Oggi, cari lettori, parliamo delle prestazioni di questo particolare prodotto di risparmio. Perché alla fine, fuor di metafora, sono sempre le prestazioni a definire la qualità, o meno, di qualunque genere di prodotto. Ebbene, con Fondo Espero al momento del pensionamento il lavoratore riceve una pensione complementare a quella erogata dall’INPDAP. Tale pensione è vitalizia, cioè pagata fino a quando il lavoratore (o il beneficiario da lui designato) è in vita; rivalutabile, cioè incrementata annualmente sulla base dei rendimenti ottenuti dal Fondo; eventualmente reversibile ad un’altra persona designata dall’aderente al momento del pensionamento, in caso di decesso dopo il pensionamento.

Trattandosi di un caso di pensione integrativa, anche con Fondo Espero (oseremmo aggiungere “chiaramente”) l’ammontare della pensione complementare dipenderà dai contributi versati negli anni, dai rendimenti maturati nel tempo e dall’età del pensionamento. Espero eroga pensioni complementari al sistema previdenziale pubblico in presenza dei seguenti requisiti: pensione di vecchiaia, quindi cessazione dell’attività, compimento dell’età pensionabile stabilita dall’ente che gestisce la previdenza pubblica, iscrizione per almeno 5 anni al fondo pensione; pensione di anzianità, cioè cessazione dell’attività, almeno 15 anni di partecipazione al fondo pensione (ridotti a 5 nei primi 15 anni dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività), un’età inferiore di non più di 10 anni a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia.

Senza questi requisiti il lavoratore ha diritto a percepire, sotto forma di capitale, quanto accantonato sulla sua posizione (capitale più rivalutazioni). In presenza di tutti i requisiti di accesso alla prestazione sotto forma di pensione complementare, la quota massima di prestazione che si può percepire sotto forma di capitale è pari al 50% del montante maturato sulla propria posizione. Il restante 50% deve, necessariamente, essere percepito sotto forma di pensione complementare.