Il fondo solidarietà mutui prima casa è un fondo che consente all’utenza richiedente di ottenere la sospensione, fino a 18 mesi, del pagamento dell’intera rata del mutuo per l’acquisto della prima casa (abitazione principale) e provvede altresì al pagamento degli oneri finanziari equivalenti agli interessi che sono maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione.
Per poter avere accesso al fondo è necessario che il titolare del mutuo abbia affrontato almeno uno dei seguenti eventi (intervenuti comunque successivamente alla stipula del contratto di finanziamento e, comunque, nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio):
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato (tranne il caso della risoluzione consensuale, o quella per pensione, o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni del lavoratore non per giusta causa)
- Morte o riconoscimento di un handicap grave
Con richiesta alla propria banca, la sospensione non comporterà l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria, e potrà avvenire senza richiesta di alcuan garanzia aggiuntiva. Si noti altresì come la sospensione è concessa anche per i mutui che hanno fruito di altre misure di sospensione, sempre che tali misure non abbiano determinato complessivamente una sospensione dell’ammortamento superiore ai 18 mesi (qui una delle precedenti scadenze del Fondo solidarietà mutui prima casa).
A titolo di eccezione, ricordiamo come la sospensione non possa essere richiesta per i mutui che siano stati caratterizzati da:
- Ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario
- Fruizione di agevolazioni pubbliche
- Assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui sopra, e sempre che tale assicurazione garantisca il rimborso di almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.
Precisiamo ancora come la richiesta di sospensione vada indirizzata alla propria banca (cioè, l’istituto che ha erogato il mutuo).