Per chi possiede un’azienda e si trova in difficoltà, può incorrere in pignoramenti sulle fatture presso terze parti, e quindi dover rinunciare agli incassi dovuti dai debitori. Nelle fatture vi è anche l’IVA, che viene pignorata insieme al netto. In questo caso si può procedere con un’opposizione, almeno per quel che riguarda la quota IVA della fattura, non essendo questa, pertinenza del fatturante, ovvero, non essendo questo denaro dovuto per la prestazione in oggetto della fattura (prestazione di beni e/o servizi), ma una tassa dovuta allo stato, obbligatoria per legge, che il fatturante incassa per un semplice motivo procedurale, prima di versare all’Agenzia delle Entrate, come sostituto di imposta. Vi sono delle specificazioni da espletare, nel caso le somme soggetto dell’IVA, vadano a compensazione con altri tributi, e in questo caso, in sede di opposizione, il fatturante non dovrà dimostrare di non trattenere nessuna imposta dovuta allo stato, in quanto, come sostituto, non incorrerebbe anche in una possibile accusa di appropriazione indebita. Nel caso specifico dei contributi IVA come sostituto d’imposta infatti, l’appropriazione indebita non sussiste in quanto questa è riferita a beni altrui, di altri soggetti giuridici, di cui lo stato non è parte. Comunque, attualmente, non vi sono ancora norme che stabiliscono l’impignorabilità delle somme dovute come pagamento dell’IVA sulle fatture.
Il pignoramento dell’IVA
di 30 Marzo 2017Commenta