La cancellazione dell’ipoteca di un mutuo – Casi particolari

di Gianfilippo Verbani Commenta


 In un post pubblicato in precedenza abbiamo visto come avviene di norma la cancellazione dell’ipoteca iscritta su un immobile in seguito al rimborso del piano di mutuo.

Si tratta di una procedura che a partire da alcuni anni, ovvero all’incirca dal 2007, con l’ introduzione di nuove norme in ambito finanziario, avviene in modo automatico al pagamento della ultima rata prevista dal piano di ammortamento, senza che il cliente ne debba fare specifica richiesta.

La cancellazione dell’ipoteca di un mutuo

La procedura, inoltre, come abbiamo visto, è gratuita e non comporta alcuna spesa per i titolari del mutuo.

Ma cosa avviene, invece, per tutti quei mutui che sono stati estinti prima del 2007, data in cui sono entrate in vigore le nuove norme?

I diritti dei clienti che sottoscrivono un mutuo – IV

La cancellazione dell’ipoteca di un mutuo – Casi particolari – Mutui estinti prima del 2007

Per i mutui in questione, estinti prima del 3 aprile 2007, la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata, il titolare del contratto può ancora fare ricorso alla procedura di cancellazione.

Il cliente in questo caso deve richiedere appositamente alla banca da cui era stato concesso il mutuo la relativa quietanza di estinzione.

La richiesta deve essere effettuata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento e l’ ipoteca sarà cancellata di norma entro 30 giorni dalla data riportata sulla quietanza.

Come risulta anche dalla carta dei diritti che vengono riconosciuti ai clienti titolari di un mutuo, è facoltà degli stessi richiedere alla banca informazioni in merito al proprio contatto anche diverso tempo dopo l’estinzione del mutuo.