Mutuo, cosa si può detrarre dalla dichiarazione dei redditi 2016

di Gianfilippo Verbani Commenta

Sottoscrivere un finanziamento per l'acquisto di una prima casa non è mai stato così conveniente come quest'anno. Perché?


Il 2016 rappresenta l’anno ideale per sottoscrivere un nuovo finanziamento o per sfruttare la surroga del finanziamento, in quanto gli istituti di credito propongono soluzioni vantaggiose: scontate, flessibili e a basso tasso d’interesse.

I mutui più economici in assoluto sono quelli richiesti per il 50% del valore dell’immobile con piano di rimborso fissato a dieci, massimo venti anni.

E’ importante sapere che sulla ristrutturazione effettuata tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2016, si può detrarre in 10 anni dall’Irpef lorda il 50% delle spese sostenute per i lavori di manutenzione ordinaria e recupero edilizio, su una ammontare di spesa non superiore ai 96.000 Euro.

Nei diversi casi di acquisto prima casa, costruzione o ristrutturazione tutte le detrazioni sul mutuo variano. Quando si tratta di primo acquisto è detraibile dall’Irpef un importo pari al 19% degli interessi passivi, degli oneri accessori (possono essere detratti solo nel primo anno di mutuo) e delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione. Il finanziamento dovrà comunque essere garantito da ipoteca, mentre la conclusione della compravendita, deve essere avvenuta nell’anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo.

La detrazione del 19%, è ammessa fino a un tetto massimo di quattromila euro: in questo modo la riduzione di Irpef massima applicabile è pari a 760 Euro (Legge Finanziaria 2008), da scaricare nella dichiarazione dei redditi 2016 tramite Unico o 730. Specifiche norme sono previste per finanziamenti contratti dopo il 1° gennaio 1993 ma prima del 31 dicembre 2000, ecco:

  • entro sei mesi dall’acquisto l’immobile deve essere stato adibito ad abitazione principale;
  • il rogito notarile per l’acquisto deve essere avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivialla data di stipulazione del mutuo;

Dal 2001 in tutte le detrazioni mutuo ipotecario intestato ad entrambi i coniugi, il coniuge che ha l’altro fiscalmente a carico può godere della riduzione per entrambe le quote degli interessi passivi, tenendo fermo il tetto massimo pari a 3.615,20 Euro. Il caso di mutuo ipotecario per l’acquisto di altri immobili (mutui ante 1993) è disciplinato in modo speculare, con la differenza che l’importo massimo (compresi gli oneri accessori) su cui calcolare la detrazione del 19% è pari 2.065,83 Euro per ciascun intestatario. I mutui ipotecari (o non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli immobili è detraibile dall’Irpef un importo pari al 19% per gli stessi interessi, oneri e quote ( in questo caso l’importo massimo su cui calcolare la detrazione è di 2.582,28 Euro, che vanno suddivisi in caso di più contraenti).

Nel mutuo ipotecario per la costruzione dell’abitazione principale dal 1998 in poi, è detraibile dalla dichiarazione dei redditi di quest’anno ancora il 19% dell’Irpef, da calcolare su massimo 2.582,28