Il contratto di mutuo viene così definito dall’Art. 1813 del Codice Civile:
Il mutuo è il contratto con il quale una parte (mutuante) consegna all’altra parte (mutuatario) una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e quantità.
Detta così sembrerebbe che qualsiasi cosa chiediamo in prestito, potrebbe essere un mutuo, ecco perchè chiariamo sin da subito che comunemente si parla di mutuo riferendosi al mutuo ipotecario, ovvero il contratto che si stipula con un intermediario creditizio allo scopo di acquistare la casa. Ipotecario poichè all’istituto di credito che erogherà il mutuo non basta verificare la reale possibilità a pagare le rate mensili presentando la busta paga, ma essa si tutela ulteriormente disponendo una precisa garanzia, costituita dall’ipoteca sull’immobile acquistato.
Per tutelarsi da eventuali inadempimenti del pagamento delle rate da parte del mutuatario, il mutuante richiede quindi delle garanzie. Tra le più comuni troviamo, oltre l’ipoteca:
- la fideiussione;
- le polizze assicurative;
- i tassi di mora.
Prima di concedere il mutuo inoltre si rivolgerà alla Centrale Rischi presso la quale è disponibile il Rapporto standard per ogni soggetto censito, che riporta informazioni relative ai finanziamenti in corso, alla regolarità dei pagamenti e alle richieste di credito inoltrate. Utilizzato appunto dagli istituti finanziari per valutare la rischiosità dei clienti.
Il mutuo è un atto pubblico e, come tale, deve essere stipulato alla presenza di un notaio il quale provvederà:
- a redigere il contratto;
- a trascriverlo nei pubblici registri;
- ad iscrivere l’ipoteca ed a verificare che tale iscrizione sia avvenuta regolarmente.
L’iscrizione all’ipoteca ha durata legale di 20 anni. Se i 20 anni trascorrono ma il mutuo non è estinto si può rinnovare il contratto; nel caso contrario, ovvero caso in cui il mutuo venga estinto prima, allora si dovrà procedere con la cancellazione dell’ipoteca.
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