Quando si parla di obbligazione tributaria, si vuole indicare il rapporto di natura giuridica che si instaura nel momento in cui si verifica un atto
Quando si parla di obbligazione tributaria, si vuole indicare il rapporto di natura giuridica che si instaura nel momento in cui si verifica un atto o un fatto rivelatore di capacità contributiva espressamente individuata dalla legge italiana. L’obbligazione tributaria, ha effetti definitivi ed in ciò, il tributo si distingue rispetto ai prestiti forzosi, che consistono invece in una sottoscrizione pubblica dei titoli di Stato, imposta cattivamente ai cittadini, per arginare il debito pubblico. Anche il tributo possiamo definirlo come entrata coattiva, e viene sempre imposto dalle autorità, ma il fatto generatore di tale rapporto obbligatorio, è un fatto di natura economica, denominato con il termine “Presupposto d’imposta”, che esprime capacità contributiva, come ad esempio il possesso dei redditi. Essendo l’obbligazione tributaria, una obbligazione di diritto pubblico, non differisce dal punto di vista della struttura e del concetto da quella del diritto privato, che è regolata dal codice civile, in presenza di lacuna della materia tributaria. È importante sottolineare che l’analogia in materia tributaria, vine ammessa in tali circostanze:
1. In presenza di lacune in senso tecnico della disciplina tributaria
2. Quando le norme civilistiche sono estensibili oltre l’ambito privato
3. Quando le norme civilistiche sono compatibili con la fattispecie peculiare della materia tributaria