Le possibilità a favore del cittadino, le norme alle quali l'ente deve attenersi.
Un istituto assai frequente per i debitori è rappresentato dal pignoramento del conto corrente: Equitalia chiede in questi casi alla Banca di congelare il conto corrente del debitore in attesa di vedersi pagare una cartella ed in via definitiva per prelevare il dovuto in caso di mancato riscontro da parte del cittadino.
Infatti, in linea di massima, un debitore ha sessanta giorni di tempo per pagare la cartella intimatagli dal Concessionario. Può capitare che questi, nel frattempo abbia provveduto a far bloccare il conto corrente con tutte le somme già accreditate e con le somme che nei sessanta giorni continuino ad accreditarsi. Significa che se il cittadino vuole utilizzare quel conto e quindi utilizzare i soldi su di esso presenti, non potrà farlo, a meno che non provveda nei sessanta giorni a pagare il dovuto ad Equitalia e chiedere la rimozione del blocco. Decorsi i 60 giorni, nulla vieta ad Equitalia di prelevare forzosamente dal conto il corrispettivo del debito dovuto.
Il cittadino in questa circostanza ha poco da fare, anche se Equitalia deve attenersi ad alcune regole. Innanzi tutto, il blocco del conto corrente o pignoramento come lo si definisce comunemente, deve essere comunicato al debitore ed alla Banca. Sulla tempistica della comunicazione tuttavia, le norme non specificano niente e quindi, la prassi comune utilizzata dalla Riscossione è quella di avvisare in via preventiva la Banca e solo successivamente il cittadino. Sull’argomento, il Viceministro Morando ha risposto ad alcuni quesiti dando ragione all’operato del Concessionario per la Riscossione perché la manovra serve ad evitare che i cittadini svuotino il conto prima del blocco. Questo significa che può capitare di andare in Banca e trovarsi il Conto bloccato improvvisamente, con conseguenze che rischiano di essere pesanti per eventuali assegni già spesi che non hanno completato il giro utile al pagamento, rate o bollette da pagare caricate sui conti e così via. Bisogna però sapere che la Legge non consente ad Equitalia di prelevare gli importi necessari alla sua soddisfazione, a proprio piacimento. Parliamo del “minimo vitale”, cioè di quel limite che non può essere tolto ad un cittadino e che gli consente di tirare avanti. Per il 2016 questo minimo è stabilito in 1.345,56 euro, cioè 3 volte l’assegno sociale.
Equitalia può pignorare stipendi e pensioni che finiscono sul conto, solo per la parte eccedente quel minimo vitale. Attenzione però, parliamo di pignoramento, cioè della fase successiva al blocco, il post sessantesimo giorno. La Legge su questo non è molto chiara perché il minimo vitale è applicato al pignoramento, ma non sembra applicabile al blocco. In parole povere, durante i 60 giorni non si sa se il cittadino possa utilizzare quei 1.345,56 o se anche questi risultino congelati.