Pignoramento di pensioni e stipendi, ci sono novità

di Gianfilippo Verbani Commenta

Pignoramento di pensioni e stipendi, ci sono novità. Un decreto di giugno entra in vigore agevolando in parte il debitore ma anche il creditore.


Pensioni e stipendi accreditati sul conto corrente potranno essere pignorati. È entrato in vigore il decreto legge del 27 giugno 2015 n. 83 che reca le “misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”.

L’articolo 13 del decreto legge 27 giugno 2015 n. 83 modifica il Codice di procedura civile introducendo dei limiti al prelievo forzoso di pensioni e stipendi per tutti i casi di espropriazione di crediti e beni presso terzi.

La novità sulle pensioni

La pensione può essere pignorata lasciando al debitore una quota “vitale” calcolata come l’assegno sociale aumentato della metà, vale a dire 672,78 euro. La cifra che eccede questo limite può essere pignorata. Vuol dire anche che le pensioni minime non possono essere toccate.

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Se l’accredito sul conto corrente bancario o postale intestato al debitore è avvenuto prima del pignoramento, le somme dovute a titolo di pensione, stipendio o salario possono essere pignorate per un importo eccedente il triplo dell’assegno sociale. Se invece l’accredito è avvenuto contestualmente o dopo il pignoramento, le somme sono pignorate nella misura stabilita dal giudice e non devono mai superare un quinto.

La vera novità è proprio questa: il limite del quinto non si applicava per il debitore quando le somme erano già state depositate nel conto corrente, per cui erano pignorabili integralmente. Il legislatore ha voluto stabilire un sostegno per il debitore ma ha anche desiderato di migliorare l’efficienze delle procedure di esecuzione forzata. In questo secondo caso ad essere agevolato è stato soltanto il creditore.