Un emendamento al disegno di legge sulla Concorrenza, approvato in commissione Industria al Senato, che mira a rendere omogenee le tariffe a parità di classe: cambiando compagnia non si manterrà solo la macroclasse (da 1 a 14), ma anche la sottoclasse.
Se si sceglie di cambiare compagnia assicurativa per la propria polizza Rc Auto, non si rischierà più di vedersi retrocessi nella classe di merito – e dunque di pagare un premio più alto in quanto nuovi clienti.
Qualcosa, infatti, è cambiato. Il cambiamento è previsto dall’emendamento al disegno di legge sulla Concorrenza, approvato in commissione Industria al Senato, che mira a rendere omogenee le tariffe a parità di classe: cambiando compagnia non si manterrà solo la macroclasse (da 1 a 14), ma anche la sottoclasse.
Dal testo si evince che le imprese assicurative “devono garantire, nell’ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto”. Alle compagnie, inoltre, lo stesso emendamento vieta “di differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l’assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse compagnie assicurative”.
Si rafforza inoltre il meccanismo antitruffa legato all’identificazione di falsi testimoni negli incidenti stradali. Nelle controversie civili promosse per l’accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice trasmette un’informativa alla procura della Repubblica, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni “presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati sinistri”. La modifica va a sostituire la precedente previsione secondo la quale l’informativa del giudice partiva quando i testimoni erano “già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale”.
Si amplia ancora la disposizione del codice delle assicurazioni che fissa la durata annuale del contratto di Rc Auto e lo stop al rinnovo tacito: si applicherà automaticamente anche all’assicurazione dei rischi accessori (come incendio e furto), prevista nello stesso contratto o in un altro contratto stipulato contestualmente che garantiscano simultaneamente sia il rischio principale sia quelli accessori. E’ stato invece accantonato un emendamento che estende a tutte le polizze assicurative lo stop al tacito consenso.