Con il caos Ryanair, sono tornate le domande su come e in quali circostanze, è possibile richiedere il rimborso per la cancellazione dei voli, che è regolato dalla normativa in vigore con il Regolamento CE 261/2004 dell’UE.
Il vole è formalmente annullato quando un volo previsto viene poi cancellato dal programma ufficiale. Quando questo avviene, per legge la compagnia aerea deve offrire al cliente o il rimborso totale, entro sette giorni, o la possibilità di imbarcarsi, a spese dell’azienda, su altri voli con la stessa destinazione, con il minor disagio e ritardo possibile rispetto al volo cancellato.
Inoltre la compagnia è obbligata a fornire assistenza e una compensazione pecuniaria che può variare dalle 250 euro ai 600 euro. Le domande di risarcimento possono essere fatte sia alla compagnia aerea che all’agenzia che ha organizzato il viaggio, che hanno un massimo di sei settimane per rispondere. Nel caso di mancata risposta o risposta negativa, il passeggero può rivolgersi all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. Naturalmente si deve essere in grado di dimostrare l’avvenuta prenotazione e il pagamento del biglietto. Solo nel caso il passeggero sia stato avvisato con almeno 15 giorni di anticipo, allora non è previsto indennizzo ma solo il rimborso del biglietto, oppure la compagnia abbia offerto un volo alternativo con partenza non superiore alle due ore rispetto a quella del volo cancellato. Tutto questo non vale per le circostanze eccezionali come il terrorismo, gli scioperi e problemi meteo.