Sia le strade che i marciapiedi sono sotto l’Obbligo di Tutela da parte dei Comuni, infatti sono i diretti responsabili in caso di infortunio, o almeno dovrebbero.
Diverse sentenze hanno stabilito che tale obbligo è inapplicabile alle Pubbliche Amministrazioni, perché gli stessi non hanno la possibilità di esercitare un idoneo controllo per impedire l’insorgenza di situazioni potenzialmente pericolose verso terzi.
Molto dipende da caso a caso e spesso i giudici danno ragione all’infortunato grazie all’articolo 2042 del Codice Civile, dove è previsto il rimborso da parte del tutore del bene che ha provocato il danno. Nell’articolo 2051 invece, il risarcimento del danno subito è dovuto solo ed esclusivamente in caso di fortuito. Questo significa che sarà il cittadino a dimostrare di aver “proceduto con la massima cautela ed attenzione” in caso del pedone e con l’impiego di scarpe di adatte che non amplifichino il danno. In altri termini, se siete sovrappensiero ed indossate scarpe con i tacchi molto alti, il rimborso non è dovuto. Quindi il responsabile di un infortunio stradale, provocato dalla presenza di buche o da dissesti del manto, è sempre il Comune, ed è verso di lui che deve essere presentata la domanda di risarcimento, meglio se tramite legale.