Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 848 a euro 3.393.
Nel caso in cui si verifica che la copertura assicurativa sia falsa o contraffatta, la norma sanzionatoria è quella dettata dell’art. 193 del codice della strada. Per quanto riguarda la contraffazione, fino al 05/02/2016 era possibile applicare quanto statuito dall’art. 485 c.p., il quale, a seguito dell’emanazione del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, a far data dal 06/02/2016 è stato depenalizzato.
All’art. 9 Pagamento della sanzione, si legge che
Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità per il pagamento della sanzione pecuniaria civile, nonché’ le forme per la riscossione dell’importo dovuto.
Ad oggi è implicito che questa novella legislazione disciplina l’impossibilità di procedere al sequestro probatorio di cui all’articolo 354 c.p.p., non sussistendo alcuna esigenza di assicurare la prova per il procedimento penale.
La cosa certa è l’applicazione dell’illecito amministrativo dettato dall’art. 193 che prevede:
“2. Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 848 a euro 3.393.
- Si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell’articolo 213.
4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell’articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell’articolo 213 del presente codice.
4-ter. L’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell’articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1.
4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4- ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 180, comma 8.”
L’obbligo di pagare la sanzione pecuniaria è in capo alla persona condannata al risarcimento del danno per fatto doloso.
In caso di un “disegno” criminoso dove più persone concorrono all’illecito, ricade su ognuna di esse la sanzione pecuniaria civile. Per la falsificazione delle scritture private la c.d. “forbice” va da euro 200,00 euro a €uro12.00,00.