L’abitazione deve essere riservata dall’acquirente a principale entro dodici mesi dall’acquisto. Tuttavia dal 2001 il periodo di destinazione sale a due anni se la casa è oggetto di lavori di ristrutturazione che sono comprovati dalla relativa concessione edilizia o da un atto equivalente.
I contribuenti che hanno acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale potranno anche per il 2016 detrarre gli interessi passivi del relativo finanziamento stipulato. Come?
In base a ciò che prevede la detrazione fiscale IRPEF 2016, la detrazione dall’imposta sul reddito è pari al 19% delle seguenti spese: interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione. L’ammontare spetta sia per chi utilizza il modello 730, sia per coloro i quali devono presentare il modello Unico.
La norma riconosce la diminuzione degli interessi in dipendenza di un mutuo che deve essere garantito da ipoteca su immobili e non da altri tipi di contratti. Il finanziamento deve essere stipulato nei dodici mesi antecedenti o successivi all’acquisto stesso ed essere erogato da un soggetto residente in Italia o in uno Stato membro della comunità Europea. Se il mutuo è cointestato oppure è intestato a più persone, ogni contraente avrà diritto alla detrazione calcolata per la propria quota di interessi.
L’abitazione deve essere riservata dall’acquirente a principale entro dodici mesi dall’acquisto. Tuttavia dal 2001 il periodo di destinazione sale a due anni se la casa è oggetto di lavori di ristrutturazione che sono comprovati dalla relativa concessione edilizia o da un atto equivalente.
La quota massima di interessi passivi su cui calcolare la detrazione è di 4000 euro,moltiplicando il costo di acquisto dell’immobile e gli interessi passivi pagati e dividendo tutto per il capitale erogato a titolo di mutuo. Il 19% di questo risultato rappresenta la quota da inserire in dichiarazione.
A questo proposito, si ricorda che la riduzione spetta solo per la parte di mutuo corrispondente al valore dichiarato nell’atto. Per questo motivo, se la somma finanziata è maggiore rispetto a quella effettivamente sostenuta per acquistare la casa, potranno essere portati in detrazione solo gli interessi relativi alla parte di mutuo che copre il costo insieme agli eventuali oneri accessori. Ad esempio, il contribuente che stipula un contratto di finanziamento di 300 mila euro rispetto a un rogito di 250 mila euro, usufruirà di una detrazione degli interessi che sarà calcolata su quest’ultimo importo.
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Quando il mutuo ipotecario viene stipulato grazie all’aiuto dei contributi statali o degli enti pubblici, la decurtazione spettante riguarderà solo l’importo rimasto a carico del contribuente.
Per i prestiti stipulati prima del 1° gennaio 2001 il risparmio d’imposta spetta solo se l’unità familiare viene destinata ad abitazione principale entro 6 mesi dall’acquisto, mentre per quelli accesi nel corso del 1993 si richiede che la casa sia stata adibita entro l’8 giugno 1994. I contratti conclusi prima del 1993 usufruiranno ugualmente della detrazione del 19% sull’importo massimo di 4.000 euro, a patto però che l’immobile risulti come abitazione principale entro la data dell’8 dicembre 1993.
Lo spazio da compilare in dichiarazione per fruire della detrazione Irpef del 19% è il rigo E7 nel quale andrà indicato l’importo calcolato.