Sospensione mutuo per cassa integrazione

di Gianfilippo Verbani Commenta


 La sospensione del mutuo, frutto di un precedente accordo tra l’Abi e le principali associazioni dei consumatori, è una opzione rimessa alla volontà delle banche aderenti, che permettono alla propria clientela debitrice di poter usufruire di una proroga di 12 mesi del piano di ammortamento, con conseguente sospensione dei pagamenti delle rate del mutuo per identico periodo di tempo, a mantenimento delle condizioni contrattuali sottoscritte. Ma in che modo è possibile usufruire di tale benefit? Ed è inoltre usufruibile da tutti i lavoratori in cassa integrazione?

Iniziamo con il ricordare come l’accordo sia il frutto di un lavoro condotto dall’Associazione bancaria italiana e dal Ministero per l’economia e le finanze, che hanno previsto – all’interno del Piano Famiglia per gli italiani in difficoltà – di poter rendere i clienti bancari in situazione di criticità beneficiari della sospensione del pagamento della rata del mutuo per “almeno” 12 mesi. Per poterne usufruire, è  necessario esser titolari di un mutuo per acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa, a tasso fisso o variabile, per importo non superiore ai 150 mila euro (qui sospensione mutuo 2012 Unicredit).

Stabilito quanto sopra, ricordiamo che per beneficiare della proroga è necessario dimostrare l’esistenza di uno dei requisiti previsti, entro il 31 dicembre 2012. Tra tali requisiti, oltre a ipotesi definitive gravi (morte o invalidità totale permanente), è prevista anche l’utilizzo della cassa integrazione straordinaria o in deroga, estendendo pertanto il recinto dei lavoratori – debitori coinvolti anche al novero di coloro che sono coinvolti in processi di ristrutturazione, riorganizzazione o chiusura delle aziende (qui sospensione mutuo 2012 requisiti).

Per quanto concerne le modalità di richiesta, è sufficiente presentare un’apposita domanda presso l’istituto di credito che ha erogato il mutuo o – se oggetto di successiva proroga – presso l’istituto di credito subentrante. Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti comprovanti l’effettiva titolarità dei requisiti previsti dall’accordo (es. in caso di cessazione del rapporto di lavoro, la lettera di licenziamento, oppure in caso di infortunio che generi l’invalidità totale permanente, la documentazione medica relativa).

Vedi anche sospensione mutuo per un anno.