Il gruppo assicurativo Toro, leader da tantissimi anni nel settore, ha presentato un prodotto altamente competitivo nel campo dell’assistenza sanitaria complementare, rivolgendosi in particolar modo a chi dovesse contrarre malattie gravi che minano non solo fisicamente l’integrità del sottoscrittore.
A fronte del pagamento di un premio abbastanza abbordabile il cliente ha diritto ad un rimborso forfettario che può andare dai 10000 ai 20000€, erogati in un’unica soluzione entro sessanta giorni dal sinistro. L’occasione è interessante in quanto per la concessione del rimborso non serve nessuna altra attestazione di spesa (come nei rimborsi tradizionali) ma basta solo la certificazione (e quindi l’avvenuta contrazione) della malattia o del disturbo per attivare la procedura di incasso della polizza precedentemente pattuita.
Ma Sostegno Salute non è solo una cifra da incassare ma uno strumento molto più completo che può servire al contraente anche per il disbrigo di tutta la parte burocratica del sinistro e di tutte le spese ad esso collegate. Addirittura, tanto per fare un esempio, è previsto il trasporto/degenza/rientro a domicilio per il paziente che non trovasse cura all’interno della propria regione di residenza.
Per chi invece non avesse altra persona a cui far accudire i propri figli o animali domestici, Toro consente di affidarli a persone di fiducia accollandosene le spese, oppure nel caso di congiunti adulti, di affiancarli al paziente durante il ricovero garantendone il trasporto.
I casi invece, di inoppugnabilità della polizza sono riferiti a: malattie Oncologiche o Gravi Malattie diagnosticate successivamente alla data di scadenza o di anticipata cessazione per qualsiasi motivo della polizza, anche se la malattia si è manifestata durante la validità della garanzia, ad eccezione di diagnosi effettuata in corso o al termine di un ricovero iniziato durante il periodo di validità dell’assicurazione e protrattosi senza soluzione di continuità sino alla data di dimissione; conseguenze dirette di malattie o stati patologici conosciuti e/o diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto, sottaciuti alla società, all’atto della stipula del contratto.