Grazie alla finanziaria del 2007 è stato possibile istituire uno specifico Fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha lo scopo di garantire un supporto adeguato a tutte le famiglie dei lavoratori assicurati e non ai sensi del Testo Unico, per le vittime dei gravi infortuni.
Ad attribuire tali prestazioni ci pensa l’INAIL previo trasferimento delle risorse finanziarie da parte del Ministero stesso.
Con il decreto successivo del 2008 durante la fase di prima applicazione , sono state limitate le prestazioni del Fondo riguardanti solo i familiari dei lavoratori deceduti a causa di infortunio accaduto dal 1 gennaio 2007. Non rientrano nelle prestazioni gli infortuni avvenuti antecedentemente la data di cui sopra con decesso del lavoratore.
Hanno diritto alle prestazioni:
1. Coniuge unito civilmente
2. I figli legittimi riconosciuti o riconoscibili, i figli adottivi fino al diciottesimo anno di età
3. I figli fino a 21 anni se studenti di scuole medie o superiori a carico e senza un lavoro
4. I figli fino a 26 anni se studenti universitari a carico senza lavoro
5. I figli maggiorenni inabili al lavoro
In mancanza di un coniuge o di figli:
1. Genitori se a carico del lavoratore deceduto
2. Fratelli o sorelle se conviventi ed a carico del lavoratore deceduto